ST Senior Club
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Lo Statuto
Denominazione - Sede - Scopo della Associazione
   Art.1- Art.2 - Art.3
Patrimonio 
   Art.4
Associati
  Art.5 - Art.6 - Art.7 - Art.8
Organi della Associazione
  Art.9 - Art.10 - Art.11 - Art.12 - Art.13 - Art.14 - art.15
Consiglio Direttivo
  Art.16 - Art.17 - Art.18 - Art.19 - Art.20 - Art.21 - Art.22
Presidente
  Art.23
Collegio dei Revisori dei Conti
  Art.24
Bilancio 
  Art.25 - Art.26
Scioglimento
  Art.27
Rinvio  
  Art.28
 

Torna suDenominazione - Sede - Scopo della Associazione

Art. 1
È costituita una Associazione denominata "ST Senior Club".
Art. 2
L'Associazione ha sede in Agrate Brianza (MI), via C. Olivetti, 2, con possibilità di apertura di uffici altrove con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3
L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:
rinsaldare lo spirito di appartenenza alla ST e far si' che il patrimonio culturale acquisito nel lungo periodo di permanenza in azienda non vada disperso mettendo a disposizione della stessa il contributo di esperienza da estrinsecarsi in varie attivita'
promuovere tra i soci attivita' di carattere socio-culturali
promuovere iniziative di assistenza, su base volontaria e compatibilmente con i mezzi di cui potra' disporre, per i soci che si trovino in difficili condizioni a causa di malattie, particolari circostanze familiari, ecc.

Torna suPatrimonio

Art. 4
Il patrimonio/ proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita della Associazione sono costituiti:
dalle quote associative che il Consiglio Direttivo potrà richiedere agli associati
da contributi annuali versati dalla STMicroelectronics S.r.l.
da liberalita'

Torna suAssociati

Art. 5
I membri della Associazione si suddividono in:
soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo soci ordinari: lo sono coloro che, in presenza dei requisiti richiesti di anzianità azien­dale, hanno spontaneamente aderito alla associazione
soci "ad honorem": lo sono coloro che, pur non avendo l'anzianità aziendale prevista, si sono particolannente distinti nello svolgimento della loro attività in ambito aziendale.
I requisiti di anzianità sono esplicitati in apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che potrà essere fissata dal Consiglio direttivo.
Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno.
Art. 7   .
Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello del voto.
Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza  è obbligatoria per associati.
La partecipazione alla associazione è regolata dalle clausole dell'art. 8.
Art. 8
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di marzo dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di:
a)         cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
b)         violazione delle norme etiche o statutarie;
c)         interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d)         condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'inte­ressato con lettera raccomandata.
L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Torna suOrgani dell’Associazione:

Art. 9
Sono organi della Associazione:
a)         l'Assemblea degli associati
b)         il Consiglio Direttivo
c)         il Presidente
d)         il Vice Presidente
e)         il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 10
l'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché liberata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta l'uni­versalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato non potra' portare piu' di venti deleghe. Nella assemblea ogni ssociato ha diritto ad un voto.
Art. 11
L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli associati.
Art. 12
Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax o E.mail almeno 5 giorni prima della data fissata. 
L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
Art. 13
Ogni associato, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese il maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento della Associazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Art.14
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito da un, segretario eletto dalla assemblea. In assenza o impedimento di entrambi l'Assemblea nominerà tra gli intervenuti il proprio Presidente.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15
Le votazioni della Assemblea hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto a scrutinio segreto.

Torna suConsiglio Direttivo

Art. 16
L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 8 ad un massimo di 12 membri, nominati dalla Assemblea anche tra gli associati con le modalità previste dall'art. 10; essi durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 17
Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con i primi non eletti.
I consiglieri cosi nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
Art. 18.
La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax o e-mail da inviarsi almeno 24 ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indica­zione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20
È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.
Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente della Associazione lo ritiene necessario o che ne sia stata fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.  
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, compresi tra gli altri quelli di:
a)         assicurare il conseguimento degli scopi della associazione
b)         convocare le assemblee
c)         deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
d)         redigere i bilanci preventivo e consuntivo
e)         emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento della associazione
g)         determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della associazione
h)         stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi
i)          sottoporre alla assemblea, dopo appropriata disamina, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche             dello statuto
1)         deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente
demandata alla assemblea o ad altri organi.

Torna suPresidente

Art. 23
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 3 anni e può essere riconfer­mato una o più volte.
Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori della associazione.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente..

Torna suCollegio dei Revisori dei Conti.

Art. 24
L'Assemblea potrà nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati anche tra gli associati.
Ad essi spetta il compito di:
a)         controllare la gestione contabile della associazione e di effettuare, in qualsiasi
momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare alla assemblea;
b)         vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
c)         decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte alloro giudizio.
La carica di revisori è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di 3 esercizi ed è rinnovabile.
I revisori dei conti partecipano alla assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

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Art. 25
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31.12.2000.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo anno ed al preventivo delle spese, alla assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 26 .
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserva o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribu­zione siano imposte dalla legge.

Torna suScioglimento

Art. 27
L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.  
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione della assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dalla assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicem­bre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Torna suRinvio

Art. 28
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme dj legge vigenti in materia di associazioni.

 

     

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