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Statuto

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- Denominazione - Sede - Scopo
della Associazione
- Art.1-
Art.2 - Art.3
- Patrimonio
- Art.4
- Associati
- Art.5
- Art.6 - Art.7 - Art.8
- Organi
della Associazione
- Art.9
- Art.10 - Art.11 - Art.12 - Art.13 - Art.14 - art.15
- Consiglio
Direttivo
- Art.16
- Art.17 - Art.18 - Art.19 - Art.20 - Art.21 - Art.22
- Presidente
- Art.23
- Collegio
dei Revisori dei Conti
- Art.24
- Bilancio
- Art.25
- Art.26
- Scioglimento
- Art.27
- Rinvio
- Art.28
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Denominazione - Sede - Scopo
della Associazione
- Art. 1
- È costituita una Associazione
denominata "ST Senior Club".
- Art. 2
- L'Associazione ha sede in Agrate
Brianza (MI), via C. Olivetti, 2, con possibilità di apertura di uffici altrove
con delibera del Consiglio Direttivo.
- Art. 3
- L'Associazione non ha scopo di lucro
e si propone di:
- rinsaldare lo spirito di appartenenza alla ST e far
si' che il patrimonio culturale acquisito nel lungo periodo di permanenza
in azienda non vada disperso mettendo a disposizione della stessa il
contributo di esperienza da estrinsecarsi in varie attivita'
- promuovere tra i soci attivita' di carattere
socio-culturali
- promuovere iniziative di assistenza, su base
volontaria e compatibilmente con i mezzi di cui potra' disporre, per i
soci che si trovino in difficili condizioni a causa di malattie,
particolari circostanze familiari, ecc.
Patrimonio
- Art. 4
- Il patrimonio/ proventi con cui
provvedere alla attività ed alla vita della Associazione sono costituiti:
- dalle quote associative che il Consiglio Direttivo
potrà richiedere agli associati
- da contributi annuali versati dalla
STMicroelectronics S.r.l.
- da liberalita'
Associati
- Art. 5
- I membri della Associazione si
suddividono in:
- soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che
sono intervenuti nell'atto costitutivo soci ordinari: lo sono coloro che,
in presenza dei requisiti richiesti di anzianità aziendale, hanno
spontaneamente aderito alla associazione
- soci "ad honorem": lo sono coloro che,
pur non avendo l'anzianità aziendale prevista, si sono particolannente
distinti nello svolgimento della loro attività in ambito aziendale.
- I requisiti di anzianità sono
esplicitati in apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Direttivo.
- Art. 6
- Gli associati sono tenuti al pagamento
della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che potrà essere
fissata dal Consiglio direttivo.
- Le quote annuali di associazione
devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno.
- Art. 7 .
- Gli associati, indipendentemente
dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello del
voto.
- Essi devono impegnarsi
nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che
l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti
che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per associati.
- La partecipazione alla
associazione è regolata dalle clausole dell'art. 8.
- Art. 8
- La qualità di associato deve
risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Tale qualità, oltre che per morte
o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di marzo
dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata
dal Consiglio Direttivo nel caso di:
- a) cessazione della
partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti
affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione,
inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione
di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
- L'apertura di qualsiasi
provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato
con lettera raccomandata.
- L'associato colpito da
provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso.
- La riammissione può essere
richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno
determinata.
Organi dell’Associazione:
- Art. 9
- Sono organi della Associazione:
- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 10
- l'Assemblea è composta da tutti
gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché liberata
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta l'universalità
degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge
e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o
dissenzienti.
- Ogni associato avente diritto di
voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto
mediante delega scritta. Ogni associato non potra' portare piu' di venti
deleghe. Nella assemblea ogni ssociato ha diritto ad un voto.
- Art. 11
- L'assemblea degli associati deve
essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il
mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e
quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.
- L'Assemblea deve inoltre essere
convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando
ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli associati.
- Art. 12
- Le assemblee sono convocate con
avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax o
E.mail almeno 5 giorni prima della data fissata.
- L'avviso di convocazione fisserà
anche la data per la seconda convocazione.
- Art. 13
- Ogni associato, quale che sia la
categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi della
Associazione.
- Le deliberazioni dell'assemblea
sono prese il maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la
metà degli aventi diritto al voto.
- In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in
quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
- Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo
scioglimento della Associazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli
aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Non sono ammessi voti per corrispondenza.
- Art.14
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal
Vice Presidente, assistito da un, segretario eletto dalla assemblea. In assenza
o impedimento di entrambi l'Assemblea nominerà tra gli intervenuti il proprio
Presidente.
- Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario.
- Art. 15
- Le votazioni della Assemblea hanno luogo per acclamazione,
per alzata di mano, oppure, se richiesto a scrutinio segreto.
Consiglio Direttivo
- Art. 16
- L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un minimo di 8 ad un massimo di 12 membri, nominati dalla
Assemblea anche tra gli associati con le modalità previste dall'art. 10; essi
durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice
Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- Art. 17
- Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri
provvedono a sostituirli con i primi non eletti.
- I consiglieri cosi nominati restano in carica sino alla
scadenza del Consiglio che li ha eletti.
- Art. 18.
- La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali
rimborsi per le spese sostenute.
- Art. 19
- Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata
da spedirsi almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza,
mediante telegramma, telex, telefax o e-mail da inviarsi almeno 24 ore prima,
contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione
degli argomenti da trattare.
- Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo
è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede la riunione.
- Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- Art. 20
- È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni
del consiglio.
- Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni
consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.
- Art. 21
- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente della Associazione lo ritiene necessario o che ne sia stata fatta
richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
- Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal
Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- Art. 22
- Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, compresi tra gli altri
quelli di:
- a) assicurare
il conseguimento degli scopi della associazione
- b) convocare le
assemblee
- c) deliberare
sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i
bilanci preventivo e consuntivo
- e) emanare
regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento della associazione
- g) determinare l'impiego dei contributi,
delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della associazione
- h) stabilire
l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi
- i) sottoporre alla assemblea, dopo
appropriata disamina, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le
modifiche dello statuto
- 1) deliberare
su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente
- demandata alla assemblea o ad
altri organi.
Presidente
- Art. 23
- Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i
suoi membri, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato una o più volte.
- Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le
riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed,
inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori della
associazione.
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte
dal Vice Presidente..
Collegio dei Revisori dei Conti.
- Art. 24
- L'Assemblea potrà nominare il Collegio dei Revisori dei
Conti, composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti,
nominati anche tra gli associati.
- Ad essi spetta il compito di:
- a) controllare
la gestione contabile della associazione e di effettuare, in qualsiasi
- momento, gli accertamenti di
cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo
da presentare alla assemblea;
- b) vigilare e
controllare che siano osservate le norme statutarie;
- c) decidere sui ricorsi contro i
provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi
e sulle controversie sottoposte alloro giudizio.
- La carica di revisori è inconciliabile con quella di
consigliere, ha la durata di 3 esercizi ed è rinnovabile.
- I revisori dei conti partecipano alla assemblea che approva
il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Bilancio
- Art. 25
- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiude al 31.12.2000.
- Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo
procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione,
unitamente al programma dell'attività per il nuovo anno ed al preventivo delle
spese, alla assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
- Art. 26 .
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserva o capitale durante la vita
della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte
dalla legge.
Scioglimento
- Art. 27
- L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento
della associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che
provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
- Nel caso di impossibilità di regolare costituzione della
assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere
all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
- Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti
dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dalla assemblea e sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Rinvio
- Art. 28
- Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono
applicabili le norme dj legge vigenti in materia di associazioni.
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